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Le funzioni ed i servizi dell’Ordine forense consistono, come recita l’art. 14 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, nella:
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    1. Gestione, vigilanza e revisione degli albi e degli elenchi dei propri iscritti;
    2. Vigilanza sul rispetto degli obblighi professionali;
    3. Gestione e controllo sullo svolgimento della pratica forense;
    4. Redazione di pareri in ordine alla liquidazione degli onorari nei casi normativamente previsti
    5. Mediazione in ipotesi di controversie fra gli iscritti all’Ordine, nonché tra gli stessi iscritti ed i loro mandanti;
    6. Formazione ed aggiornamento professionale;

 

 

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