L'organismo di Mediazione operante nel circondario del Tribunale di Lanusei, è quello istituito alla Camera di Commercio di Cagliari. Sito web di riferimento
Camera di Commercio di Cagliari
- Modulistica mediazione
DAL 21 SETTEMBRE 2013 LA NUOVA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Dopo un articolato iter legislativo, con la pubblicazione della legge n. 98 del 9 agosto 2013 (in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, S.O. n. 63) di conversione del Dl “fare” (Dl 69/2013) la mediazione civile giunge ad un nuovo approdo.
Il nuovo testo di legge, che novella il DLGS_28_2010_aggDL_69_13, riscrive alcuni dei punti cardine dell’originario impianto normativo soprattutto con riguardo alla mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.
Dal 21 settembre 2013, per i prossimi quattro anni, è tornata in vigore la mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause: controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Non è più previsto il tentativo di mediazione obbligatorio per le controversie in materia di RC Auto e viene inserita una modifica che fa rientrare nell’obbligo non solo le liti derivanti da responsabilità medica ma anche sanitaria.
Fondamentale cambiamento è la disposizione della fissazione di un incontro preliminare a cui le parti devono partecipare perché si consideri avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Durante tale incontro le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo, oppure proseguire la mediazione o ancora, in caso di mancato accordo, terminare la procedura di mediazione e andare in giudizio (senza pagare le indennità della mediazione).
Fra le altre novità introdotte: l’introduzione della competenza territoriale, l’assistenza tecnica garantita, l’attribuzione al giudice del potere di prescrivere la mediazione alle parti nel corso del processo.
Si segnala inoltre la rilevanza affidata alla figura dell’Avvocato che assume un ruolo importante nella procedura di mediazione:
- le parti dovranno essere necessariamente assistite da un legale durante tutta la procedura;
- in caso di accordo conciliativo tra le parti l’avvocato potrà certificare la conformità dell’accordo attribuendogli efficacia esecutiva, senza che vi sia necessità di omologazione giudiziale;
- tutti gli avvocati sono mediatori di diritto.
L’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati, dunque, prosegue il proprio impegno nell’attività di mediazione, forte del patrimonio culturale acquisito con il lavoro svolto sino ad oggi.
Su questo sito internet nell’area dedicata all’Organismo sono disponibili i moduli per chiedere l’avvio della mediazione.
Come funziona la procedura:
1. la domanda di mediazione deve essere depositata con l’apposito modulo, anche congiuntamente e anche nei confronti di più parti;
2. l’Organismo entro 30 giorni fissa un incontro conoscitivo con le parti e con i loro avvocati,
3. le parti con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro decidono di proseguire la mediazione o di abbandonarla;
4. con la partecipazione al primo incontro si avvera la condizione di procedibilità della domanda giudiziale; infatti se, durante l’incontro, venisse dichiarata la non volontà delle parti a proseguire la mediazione, il tentativo sarà considerato comunque compiuto e si potrà agire giudizialmente;
5. nel caso in cui all’esito del primo incontro le parti decidessero di avviare la procedura di mediazione, l’Organismo fisserà un nuovo incontro;
6. la procedura di mediazione si conclude entro tre mesi;
7. il mediatore redige un verbale che dà atto dell’esito della procedura;
8. quando l’accordo è raggiunto se sia stato sottoscritto dagli avvocati delle parti costituisce titolo esecutivo, in tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale.
9. quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore forma processo verbale, con l’indicazione dell’eventuale proposta o del mancato accordo.
L’Organismo di Conciliazione dell’Ordine ha sede in Via Marconi n. 9 (c/o Palazzo di Giustizia), 08045 Lanusei Tel. 0782.694544 -
L’ufficio è aperto dal LUNEDI' al VENERDI' dalle ore 9.00 alle ore 13.00
LA FIGURA DELL'AVVOCATO NELLA MEDIAZIONE
I legali che assistono le parti nella mediazione rivestono un ruolo fondamentale sia nella preparazione della conciliazione sia durante la medesima.
L'avvocato informa il proprio cliente della possibilità di risolvere il conflitto tramite un tentativo di mediazione, descrivendo il procedimento e gli eventuali vantaggi della mediazione nel caso in esame.
L'avvocato suggerisce al cliente di ipotizzare il più ampio numero di soluzioni possibili del conflitto valutando quale possa essere una soluzione accettabile per il cliente,quale quella ottimale e quale quella assolutamente inaccettabile.
L'avvocato agevola il cliente nel prospettare eventuali scenari ed eventuali conseguenze nel caso in cui la conciliazione non avesse esito positivo.
Durante l'incontro di conciliazione l'avvocato siede accanto al proprio cliente, assistendolo nella trattativa e vigilando sul rispetto delle norme del regolamento di mediazione.
L'avvocato ha la facoltà di richiedere un incontro riservato con il proprio cliente in qualsiasi momento.
L'avvocato collabora attivamente e positivamente con il collega dell'altra parte e con il mediatore nella ricerca di una soluzione ottimale per il proprio cliente che possa soddisfare anche gli interessi dell'altra parte.
Nel caso di raggiungimento di un accordo, l'avvocato partecipa alla stesura del testo dell'accordo di mediazione insieme al collega dell'altra parte, verificando che il contenuto dell'accordo corrisponda a quanto concordato dalle parti oralmente e che i diritti e gli obblighi previsti dall'accordo siano stati ben compresi dal proprio cliente.
L'avvocato, infine, pone in essere ogni controllo necessario a stabilire se l'accordo abbia i requisiti di validità ed efficacia previsti dalla legge.